Spaccio interno

Condizioni necessarie per svolgere l’attività di spaccio interno:

1. Requisiti morali: il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, i soci e il preposto della società devono essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 59/2010, più precisamente non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previstida leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” , ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Altre condizioni necessarie

1. Conformità dei locali: il locale di vendita deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d’uso commerciale) e igienico-sanitaria o aver presentato, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività di apertura, la documentazione finalizzata all’ottenimento della conformità.

2. Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni o altra Camera di Commercio (si ha tempo fino a 30 giorni dopo l’avvio dell’attività)

Ulteriore condizioni necessaria per comunicare il subentro

Contratto di trasferimento di proprietà o gestione dell’azienda commerciale alla quale si subentra: il contratto può avere la forma di scrittura privata autenticata da notaio o atto notarile; può trattarsi di compravendita, affitto d’azienda, donazione, successione (mortis causa)..

Cosa occorre fare

Per poter iniziare, subentrare o trasformare l’attività è necessario:

– essere in possesso dei requisiti sopra indicati

– comporre ed inviare alle Sportello unico l’apposita dichiarazione mediante il servizio Invia la pratica online

Non è prevista l’imposta di bollo.

Tempi

L’attività può avere immediatamente inizio alla data di presentazione della dichiarazione.