La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, promuove l'agricoltura sociale quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, nonché quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito.
L’agricoltura sociale è definita in Valle d’Aosta dalla Legge regionale 18 maggio 2021, n. 12 Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale e dalla Deliberazione della giunta regionale 1° agosto 2022, n. 873 Approvazione delle linee guida per il riconoscimento e lo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale in Valle d’Aosta e del logo delle fattorie sociali, in attuazione della l.r. 12/2021.873
Secondo quanto riportato, dall’articolo 1, della legge regionale 12/2021, si intende per:
a) agricoltura sociale: l'insieme delle attività di cui all'articolo 3 esercitate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, per lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento sociolavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali;
b) fattorie sociali: i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge;
c) fattoria didattica: tipologia di fattoria sociale che svolge attività educativa volta alla conoscenza del mondo rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, nonché alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali, in relazione alle attività agricole praticate in azienda;
(…)
Secondo quanto riportato, dall’articolo 4, della legge regionale 12/2021:
1. L'attività di agricoltura sociale può essere intrapresa dai seguenti soggetti, che assumono la qualifica di fattoria sociale:
a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata tra loro, iscritti al Registro delle imprese;
b) le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991, il cui fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.
2. Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte dai soggetti di cui al comma 1 in associazione con cooperative e imprese sociali come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, nonché altri soggetti pubblici e privati, ferma restando la disciplina applicabile a ciascuno dei soggetti richiamatiin base alla normativa vigente.
(…)
Secondo quanto riportato dall’articolo 3, della Dgr 873/2022:
Le fattorie sociali possono svolgere le seguenti attività:
a) progetti di inserimento lavorativo di lavoratore con disabilità, intendendo come tale:
- chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
- chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
b) progetti di reinserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati, individuati all’articolo 2, comma 1, lettera K, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
c) progetti di inserimento lavorativo di minori in età lavorativa;
d) attività di pet-therapy;
e) fattoria didattica, nell’ambito della quale possono essere realizzati anche centri estivi per bambini e ragazzi, in età scolare e prescolare, o iniziative di accoglienza di bambini in età prescolare, quali l’agri-asilo, inteso come attività saltuaria di ampliamento dell’offerta formativa;
f) attività di agri-tata;
g) attività di agri-nido e spazi gioco;
h) centro diurno per anziani.
Per avviare l’attività di agricoltura sociale è necessario preventivamente iscriversi all’albo regionale delle fattorie sociali, secondo le modalità previste dalla l.r. 12/2021 e dgr 873/2022.
A seguito di esito positivo dell’iscrizione all’albo regionale delle fattorie sociali, è necessario presentare segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico degli enti locali.
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Normativa di riferimento
Legge regionale 18 maggio 2021, n. 12
Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale e dalla deliberazione della giunta regionale
Deliberazione della giunta regionale 1° agosto 2022, n. 873
Approvazione delle linee guida per il riconoscimento e lo svolgimento dell’attività di agricoltura sociale in Valle d’Aosta e del logo delle fattorie sociali, in attuazione della l.r. 12/2021.
LEGGE 18 agosto 2015, n. 141
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
D.M. n. 12550 del 21 Dicembre 2018
Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale