Avvio attività esercizio di vicinato

Avviare un’esercizio di vicinato

Condizioni necessarie per comunicare l’apertura di un esercizio di vicinato: 

1. Requisiti morali: il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, i soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” e il preposto della società devono essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, c. 1, del d.lgs. 59/2010, più precisamente non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; (approfondimenti)

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; (approfondimenti)

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; (approfondimenti)

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; (approfondimenti)

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; (approfondimenti)

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”, ovvero a misure di sicurezza non detentive. (approfondimenti)

Le condizioni ostative sopra specificate, indispensabili per l’avvio ed il successivo esercizio dell’attività, hanno durata e applicazioni determinate. L’accertamento avviene a cura degli uffici di Sportello nei confronti dei soggetti interessati.

2. Requisiti professionali: in caso di vendita di prodotti alimentari il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante o preposto della società devono essere in possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti professionali:

a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti; al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare 3642/C del 15 aprile 2011.

In relazione, inoltre, a quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico al punto 3 della risoluzione n. 53422 del 18 maggio 2010, e ai punti 2.2.1 e 2.2.2 della circolare 3603/C del 28 settembre 2006, sono considerati validi quali requisiti professionali:

d. di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività di commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro volontaria o per perdita dei requisiti;

e. di aver superato l’esame di idoneità o di aver frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione Registro Esercenti il Commercio (REC), anche se non seguito dall’iscrizione al registro stesso.

Altre condizioni necessarie 

1. Conformità dei locali: il locale di vendita, con riferimento alle disposizioni dell’art. 7, c. 2, lett. b), del d.lgs. 114/1998, deve avere caratteristiche tali da rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria,  i  regolamenti  edilizi  e  le  norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio dell’attività.

2. Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni o altra Camera di Commercio (si ha tempo fino a 30 giorni dopo l’avvio dell’attività, con riferimento alle disposizioni dell’articolo 2196 del codice civile).

Cosa occorre fare

Per poter iniziare l’attività è necessario:

1. essere in possesso dei requisiti sopra indicati

2. presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tramite il servizio on line “Invia la pratica online” 

La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività o da incaricato munito di apposita procura; non è prevista imposta di bollo.

Tempi

L’attività può avere immediatamente inizio alla data di presentazione della segnalazione di inizio attività.

Note

In relazione alle disposizioni dell’art. 11ter della L.R. 12/1999, chiunque eserciti un’attività di vicinato senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione. Sono inoltre previste le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 445/2000 per le dichiarazioni false o mendaci.