Dipendente qualificato

Riguardo alla circostanza che il soggetto interessato debba essere dipendente qualificato il Ministero per lo Sviluppo economico ha precisato che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi si possono ritenere dipendenti qualificati.

Con riferimento ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell’ambito del settore terziario, ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi e il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi, il Ministero ha da ultimo ritenuto, con risoluzione n. 31983 del 24 febbraio 2014, di considerare in possesso della qualificazione professionale in questione quei soggetti che hanno prestato al propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione, con inquadramento professionale almeno al quarto livello di entrambi i citati contratti.

Il Ministero ha inoltre precisato che, qualora la pratica professionale sia acquisita presso imprese artigiane operanti nel settore alimentare, la qualificazione professionale può considerarsi conseguita soltanto nel caso in cui le mansioni lavorative abbiano riguardato attività di produzione e manipolazione di alimenti.

In particolare, facendo riferimento al personale inquadrato nel Settore Panificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Area Alimentazione Panificazione il Ministero ha sostenuto che la qualificazione professionale poteva essere riconosciuta ove il soggetto fosse inquadrato unicamente nel Gruppo A (specificatamente nei livelli A1super, A1-operaio specializzato, A2-operaio qualificato di Ia categoria, A3-operaio qualificato di IIa categoria).

Per quanto concerne, invece, il Settore Alimentare del contratto collettivo nazionale di lavoro Area Alimentazione Panificazione, non essendo prevista una specifica distinzione del personale a seconda della tipologia di attività lavorativa eseguita ed essendo i lavoratori inquadrati in un’unica classificazione di 6 livelli, il Ministero ha da ultimo sostenuto, con risoluzione n. 19862 del 6 febbraio 2013, che il possesso della qualificazione professionale possa essere riconosciuto solo nel caso in cui sia stata svolta un’attività effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti e solo per quei lavoratori inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale.