Accertamento condizioni ostative

L’accertamento dell’esistenza di condizioni ostative è effettuato in base a:

  • articolo 688 c.p.p.: la Pubblica Amministrazione può ottenere certificati di tutte le iscrizioni al casellario giudiziale esistenti al nome di una determinata persona;
  • d.P.r. 445/2000: la Pubblica Amministrazione può accertare d’ufficio la buona condotta di una persona, l’assenza di precedenti penali e di carichi pendenti;
  • d.lgs 159/2011: prevede un sistema automatico di comunicazioni dai Tribunali alle Questure, con immissione dei dati negli archivi;
  • legge 241/1990, articolo 18: il responsabile del procedimento accerta d’ufficio fatti, stati e qualità e garantisce l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, con successiva verifica d’ufficio da parte del Comune della veridicità delle attestazioni.