Durata condizioni ostative

Articolo 3, comma 2, L.r. n. 12/1999: il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del D.Lgs. 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di 5 anni non si applica alle fattispecie di cui alla lettera a). Negli altri casi il divieto opera dal giorno in cui la pena è stata espiata, se detentiva, o pagata, se pecuniaria.

Nei casi di “pena estinta in altro modo” rientrano la prescrizione, l’amnistia propria, l’indulto, la grazia, e il divieto opera dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Il decorso dei 5 anni non è necessario se il soggetto ottiene prima della scadenza del termine il provvedimento di riabilitazione (artt. 179 c.p. e 683 c.p.p.).