Trasporto atipico a fini turistico-ricreativi (trenini)

L’attività si caratterizza per il trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e viene effettuato con veicolo atipico, quali i trenini su gomma, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 29/1997, con riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55, “Norme relative alle individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici”.

Il servizio si svolge nel territorio comunale si articola su percorsi obbligatori approvati dalla Giunta comunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del d.m. 55/2007, diversi a seconda del periodo e delle esigenze legate a particolari condizioni viabilistiche. Il Comune può destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento dei veicoli atipici.

L’esercizio del servizio di trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi effettuati con veicolo atipico, quali i trenini su gomma è subordinato alla presentazione di apposita SCIA allo Sportello unico competente per territorio secondo le modalità previste dalla l.r. 12/2011 e dal d.P.R. 160/2010.

Tale servizio caratterizzandosi come servizio di tipo turistico-ricreativo e non come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, non è assoggettato a limitazione numerica, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l.r. 29/1997.

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Normativa di riferimento

DECRETO 15 marzo 2007, n. 55
Norme relative all’individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all’accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici.

DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.285 (art. 59)
Nuovo codice della strada

REGOLAMENTO COMUNALE DI RIFERIMENTO