Subingresso attività allevamento

Nuovo procedimento online dal 1 luglio 2021

Per subingresso si intende il trasferimento dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte.
Nel subingresso varia l’imprenditore agricolo che svolge attività di allevamento all’interno di una determinata azienda (subentra dunque un diverso imprenditore agricolo con diverso codice fiscale/partita IVA rispetto alla precedente).

Il subingresso in azienda di allevamento per la produzione primaria di alimenti di origine animale:

  • deve essere sempre preceduto dalla cessazione da parte del precedente allevatore;
  • è possibile entro e non oltre un anno dalla data di effettiva cessazione della precedente attività;
  • è possibile solo se non è stata apportata alcuna modifica alla precedente azienda di allevamento (nessuna variazione con riferimento alla struttura principale e pertinenziale, alla specie allevata, all’orientamento produttivo e al carattere temporale dell’attività);
  • è possibile solo se il soggetto subentrante rileva l’intera azienda con l’insieme delle strutture: principale e pertinenziali (in seguito potrà eliminare dall’azienda le strutture pertinenziali non utilizzate, se del caso).

La presentazione di pratica di subingresso deve essere contestuale o precedente all’effettivo avvio della nuova gestione.

In caso di subingresso viene mantenuto lo stesso codice aziendale.

ITER PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ALLO SPORTELLO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

1. Cliccare sul link per accedere alla sezione “INVIA LA PRATICA ONLINE
All’interno della sezione è possibile fare una prova di invio della pratica utilizzando un simulatore e consultare la guida di utilizzo del sistema.
2. Selezionare il Comune in cui si intende esercitare l’attività
3. Selezionare il procedimento
Esercizio dell’attività produttiva>Imprenditori agricoli>Attività di allevamento per la produzione primaria di alimenti di origine animale
4. Selezionare la procedura
Subingresso in attività di allevamento

La procedura telematica prevede la compilazione dei seguenti campi:

Ubicazione dell’attività di allevamento
Indicare:

  • l’ubicazione e i dati catastali della struttura principale (è necessario allegare estratto di mappa catastale aggiornato)
  • l’ubicazione e i dati catastali delle eventuali strutture pertinenziali (è necessario allegare estratto di mappa catastale aggiornato)

Ulteriori informazioni relativamente a struttura principale e pertinenziale sono disponibili cliccando sul seguente link

Codice ministeriale
E’ necessario specificare il codice ministeriale assegnato all’azienda di allevamento

Titolare dell’attività
Nel caso in cui il titolare sia cittadino extracomunitario è necessario allegare permesso di soggiorno in corso di validità.
Il titolare deve dichiarare di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e deve verificare:

  • di non essere tenuto all’iscrizione al registro imprese in quanto il volume d’affari è di modesta entità (volume d’affari non superiore a 7.000 euro e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli)
  • di essere tenuto all’iscrizione al registro imprese con i tempi e modalità previste dalla norma

Disponibilità locali e strutture
Necessario dichiarare la disponibilità di tutte le aree, i locali e le strutture dell’allevamento per la produzione primaria.
E’ necessario inoltre dichiarare di NON aver apportato modifiche ai locali, agli impianti, né ad alcuno degli elementi dell’azienda di allevamento di cui si assume la titolarità

Anagrafe regionale/nazionale del bestiame e delle aziende di allevamento
Ai fini dell’iscrizione all’anagrafe e del popolamento del codice ministeriale, è indispensabile fornire specifiche informazioni, per il tramite dello specifico modulo allegato alla procedura, nel caso in cui trattasi di:

  • Avicoli
  • Camelidi ed altri ungulati
  • Elicicoltura
  • Equidi
  • Lagomorfi
  • Suini
  • Acquacoltura

Dette informazioni sono escluse dall’ambito di competenza della SCIA e devono essere comunicate obbligatoriamente prima di introdurre i capi di dette specie all’interno delle strutture dell’azienda di allevamento. Ogni variazione alle suddette informazioni dovrà essere comunicata entro il termine di sette giorni direttamente agli uffici dell’Assessorato competente in materia di agricoltura, secondo quanto indicato nella specifica sezione del sito.
Per maggiori informazioni cliccare sul seguente link

Notifica all’Azienda USL della Valle d’Aosta, per la registrazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del regolamento n. 852/2004/CE
Nota: la notifica sanitaria non è assoggettata a verifica d’ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ma è sottoposta alla verifica di rispondenza, con la situazione effettivamente esercitata, da parte degli operatori del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito delle attività di controllo. Pertanto, coerentemente alla normativa di riferimento, non verrà rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nell’ambito della notifica sanitaria Regolamento CE n. 852/2004, alcun parere o autorizzazione.