Avvio attività vendita quotidiani e periodici

Aprire un esercizio di vendita di quotidiani e periodici

Condizioni necessarie per richiedere l’apertura di una rivendita di quotidiani e periodici: 

1. Requisiti morali: il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, i soci e il preposto della società devono essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 4, comma 1 della legge regionale n. 16/2010, più precisamente non possono esercitare l’attività commerciale di vendita della stampa quotidiana e periodica:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni per delitto non colposo;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, oppure per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” , ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Il divieto di esercizio dell’attività, di cui alle lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività

Altre condizioni necessarie: 

1. Conformità dei locali: il locale di vendita deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi e urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d’uso commerciale) o aver presentato, contestualmente alla comunicazione di apertura, la documentazione finalizzata all’ottenimento della conformità.

2. Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni o altra Camera di Commercio (si ha tempo fino a 30 giorni dopo l’avvio dell’attività).

NOTA BENE Ai sensi della l.r. 1° giugno 2010, n. 16 art. 5 commi 2 e 3, il Comune competente per territorio può adottare provvedimenti di programmazione per l’apertura di nuovi esercizi, il trasferimento e l’ampliamento di quelli esistenti volti a favorire l’accesso all’informazione e garantire la fruizione del servizio, in particolare attraverso un incremento della diffusione dei punti vendita nelle aree territoriali potenzialmente più rilevanti quali poli scolastici o universitari, ospedali, strutture ricettive e un rifornimento capillare della stampa quotidiana e periodica nonché tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. Per l’adozione di tali provvedimenti di programmazione sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti vendita esclusivi o non esclusivi.

L’esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell’ambito degli stessi locali per le seguenti attività:

a) rivendite di generi di monopolio;

b) impianti di distribuzione di carburanti;

c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) medie strutture di vendita di grande dimensione;

e) grandi strutture di vendita;

f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;

g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione;

h) esercizi di vicinato aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 100, limitatamente ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e che sono sprovvisti di punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi.

La vendita di quotidiani e periodici nell’esercizio di un “punto vendita non esclusivo”, di cui alla l.r. 1° giugno 2010, n. 16 art. 3 comma 2, è legata e complementare all’attività di vendita primaria e non può essere fisicamente disgiunta da tale attività. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell’ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.

Non sono soggette a denuncia di inizio di inizio attività, ma a semplice comunicazione da presentare al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello Unico:

a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di giornali e riviste all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali è riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti o regolamentato con qualsiasi modalità.

Cosa occorre fare 

Per aprire un esercizio di vendita di quotidiani e periodici, sia esclusivo che non esclusivo, è necessario:

1. essere in possesso dei requisiti sopra indicati

2. compilare l’apposita dichiarazione sul servizio Invia la pratica online.

Non è prevista l’imposta di bollo.

Tempi

L’attività può avere immediatamente inizio alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Note

La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

a. parità di trattamento tra le diverse testate (questa disposizione si applica ai punti vendita esclusivi, agli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o riviste, limitatamente al genere venduto; non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita);

b. il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori;

c. deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d. è fatto divieto di esporre al pubblico giornali e riviste aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.

L’esercizio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza aver presentato la DIA comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600,00 a euro 3.000,00.