Vendita per liquidazione

Cosa occorre fare

Per effettuare una vendita per liquidazione è necessario inoltrare allo Sportello Unico apposita comunicazione.

La comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico attraverso il servizio Invia la partica online

Non è prevista imposta di bollo.

Il negoziante che intende effettuare una vendita di liquidazione durante il mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti l’inizio dei periodi in cui è consentito effettuare vendite di fine stagione deve inoltrare la comunicazione almeno trenta giorni prima della data di inizio della vendita; qualora si tratti di vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, la comunicazione deve contenere, in aggiunta a quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione, idonea documentazione certificata da un tecnico iscritto ad albo professionale, da cui risulti l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori.

Informazioni utili.

I prodotti oggetto della vendita di liquidazione devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.

Tempi

La vendita di liquidazione che si svolge durante il mese di dicembre, o nei trenta giorni antecedenti l’inizio dei periodi in cui è consentito effettuare di vendite di fine stagione, può avere inizio solo 30 giorni dopo la data di presentazione della comunicazione; negli altri periodi la vendita può avere inizio 10 giorni dopo la data di presentazione della comunicazione.

Note

Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte. Nella vendita di liquidazione è ammesso vendere solo merci già presenti nell’esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito. L’esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall’esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita di liquidazione. Nelle vendite di liquidazione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.