Le leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965 sono state trasfuse nel Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (c.d. Codice antimafia). Per l’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) occorre, pertanto, fare riferimento al D.Lgs n. 159/2011.
MISURE DI PREVENZIONE: sorveglianza speciale della pubblica sicurezza; divieto di soggiorno in uno o più Comuni diversi da quello di residenza o dimora abituale, oppure in una o più Province; obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale. Sono applicate dal Tribunale su istanza del Questore a:
1) coloro che sono dediti abitualmente a traffici delittuosi;
2) coloro che, per condotta e tenore di vita, debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Possono, inoltre, essere applicate dal Tribunale su istanza del Questore, del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale a:
4) coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, quando il valore dei beni di cui la persona (e la sua famiglia) può disporre risulti sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e all’attività economica svolta o quando vi sia motivo di ritenere che i beni stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
MISURE DI SICUREZZA: provvedimenti speciali applicabili agli autori di reato ritenuti socialmente pericolosi (articolo 199 e seguenti c.p.). La durata è stabilita solo nel minimo e la misura viene successivamente rinnovata oppure revocata se cessa la pericolosità.
Vi rientrano:
- assegnazione ad una casa di cura e di custodia;
- ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
- riformatorio giudiziario;
- libertà vigilata;
- divieto di soggiorno in uno o più Comuni;
- espulsione dello straniero;
- divieto di frequentare osterie pubblici spacci di bevande alcooliche.
A differenza delle misure di prevenzione, le misure di sicurezza presuppongono la commissione di un reato. Tutte le misure di sicurezza personali, detentive o meno, costituiscono condizioni ostative all’avvio e all’esercizio dell’attività commerciale.