Normativa di riferimento

D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” il quale introduce l’AUA e dispone che essa sostituisce le seguenti sette procedure ed autorizzazioni in materia ambientale:

  1. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue (ad esclusione di quelli domestici1 e assimilati ai domestici recapitanti in pubblica fognatura2);
  2. Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (di tipo ordinario) per stabilimenti di cui art 269 del d.lgs. 152/2006;
  4. Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
  5. Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6 della legge 447/1995 in materia acustica;
  6. Autorizzazione utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del d.lgs. 99/1992;
  7. Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 (autosmaltimento: attività di recupero dei rifiuti non pericolosi direttamente nel luogo di produzione) e 216 (operazioni di recupero) del d.lgs.152/2006.

NB: Al momento non risultano praticabili in VDA:

  • l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in quanto il d.M. 7/4/2006, attuativo dell’art. 38 del d.lgs. 152/1999, ora art. 112 del d.lgs. 152/2006, che dispone la presentazione della comunicazione semplificata o ordinaria, a seconda del quantitativo annuo di azoto prodotto (esenzione per le zone non vulnerabili se sotto i 3000 kg N/a e per le zone vulnerabili se sotto i 1000 kg/a), non è ancora stato recepito a livello regionale mediante apposita legge, e la materia, è ancora disciplinata dal R.R. 9 agosto 1995, n. 6 (Norme tecniche per lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione ed il riutilizzo dei reflui zootecnici) la cui vigenza è stata fatta salva dall’articolo 170, comma 7 del d.lgs. 152/2006 fino all’emanazione della disciplina regionale attuativa dell’art. 112;
  • l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione, in quanto l’insieme delle norme sugli scarichi (che indicano come possibilità di spandimento sul terreno solo delle deiezioni animali) e le norme sulla gestione dei rifiuti (che indicano che i fanghi degli impianti di depurazione delle acque reflue devono essere sottoposti a trattamento di compostaggio per il loro utilizzo agronomico) comportano il divieto di utilizzo diretto sul suolo agricolo di tali rifiuti nella nostra regione

Circolare ministero dell’ambiente in data 07/11/2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’AUA
Deliberazione di Giunta Regionale 7 novembre 2014, n. 1562 “Approvazione delle linee guida in materia di autorizzazione unica ambientale”

Note

NOTA 1. Per acque reflue domestiche si intendono le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

NOTA 2. Sono assimilate alle domestiche le acque reflue indicate all’art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/2006, ossia quelle:

  • Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  • Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
  • Provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai due punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  • Provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  • Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
  • Proveniente da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

e quelle elencate all’art. 2, del d.P.R. 227/2011 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese…) ovvero:

  • Le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell’allegato A;
  • Le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
  • Le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell’allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.