Emissioni acustiche

Nel caso in cui il gestore è una PMI di cui all’art. 2 del DM 18/04/2005 e:

– l’attività esercitata è una o più fra ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre e stabilimenti balneari, e utilizza impianti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, le cui emissioni di rumore NON sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, e comunque tali da non superare i valori limite di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 447/1995, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge n. 447/1995, redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del citato D.P.R. 227/2011;

– l’attività esercitata NON è elencata nell’allegato B, del D.P.R. n. 227/2011, ma le relative emissioni di rumore NON sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, e sono comunque tali da NON superare i valori limite di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 447/1995, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge n. 447/1995, redatta da tecnico competente in acustica, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del citato D.P.R. 227/2011;

Nel caso in cui il gestore NON è una PMI e le emissioni di rumore NON sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento, e comunque tali da non superare i valori limite di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 447/1995, è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge n. 447/1995, redatta da tecnico competente in acustica;

Nel caso in cui l’esercizio dell’attività comporti delle emissioni rumorose che NON sono in grado di modificare il clima acustico nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi, è necessario allegare la valutazione di impatto acustico, sottoscritto dal tecnico competente in acustica e dal beneficiario, di cui alla dGR 2083/2012, allegato C, cap. 5. ‘Appendice C1…’ che ne fornisce il relativo modello;

Al di fuori dei casi precedenti, se l’attività necessita di un NUOVO Nulla osta o una NUOVA Valutazione dell’ARPA, di cui all’art. 8, commi 4 e 6, della legge 26/10/1995 n. 447 e art. 10, comma 7, della LR 20/2009, è necessario allegare la “Relazione di previsione di impatto acustico“, sottoscritta dal tecnico competente in acustica. La stessa relazione sarà necessaria anche nel caso di modifiche sostanziali o non sostanziali nell’esercizio dell’attività e/o degli impianti, al fine di valutare la nuova condizione.