Avvio attività posti tappa escursionisti (dortoirs)

Per avviare l’attività di posti tappa escursionistici (dortoirs) è necessario procedere con la presentazione della SCIA attraverso la relativa procedura telematica.
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All’interno della sezione è possibile prendere confidenza con il sistema di invio delle pratiche online utilizzando il simulatore e consultare la guida di utilizzo.

La procedura telematica richiede la compilazione degli elementi connessi all’avvio dell’attività e previsti dalla normativa vigente.

Di seguito una guida per la compilazione dei contenuti.

Insegna
Indicare il nome dell’insegna dell’attività (es. Dortoirs Monte Bianco)
L’insegna o altro mezzo pubblicitario, prima di essere esposta fisicamente, deve essere autorizzata per il tramite di specifica istanza rivolta allo Sportello unico.

Ubicazione
Indicare l’ubicazione (indirizzo e dati catastali).

Dati agibilità/abitabilità (facoltativi)
Indicare i riferimenti del certificato di agibilità/abitabilità.

Pianta con l’indicazione dei confini della struttura ricettiva
Allegare una pianta con l’indicazione dei confini della struttura ricettiva, la distribuzione interna e le relative superfici, coerenti con l’ultimo titolo abilitativo edilizio riferito all’immobile interessato (concessione edilizia, permesso di costruire, … )
Questo allegato risulta di fondamentale importanza per l’esplicitazione dei confini dell’attività in riferimento ad altri spazi privati e pubblici.
Si propone a fondo pagina un esempio della pianta da allegare.

Conformità ai requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza previsti dalla normativa vigente
Si tratta di una dichiarazione. A fondo pagina è disponibile un elenco della normativa di riferimento.

Capacità ricettiva
Limite imposto dalla normativa regionale: massimo trenta posti letto.

Prevenzione incendi

  • Se la struttura turistico – ricettiva ha fino a 25 posti letto è necessario garantire il rispetto di quanto disposto al Titolo III del vigente D.M. 09/04/1994 in materia di prevenzioni incendi di edifici e locali adibiti ad attività ricettive fino a 25 posti letto;
  • Se la struttura turistico – ricettiva ha oltre 25 posti letto è necessario presentare la SCIA per la prevenzione incendi al Corpo valdostano dei Vigile del Fuoco
    La SCIA prevenzione incendi ha durata quinquennale.

Impatto acustico

Indicare se l’impresa appartiene alla categoria delle PMI (micro, piccole e medie imprese) ed è pertanto esclusa dall’obbligo di presentare la documentazione relativa all’impatto acustico dell’attività di cui all’art. 8, commi 2, 3, 4 della Legge n. 447/1995. Qualora l’impresa non appartenga a tale categoria indicare, in alternativa, gli estremi dell’autorizzazione unica ambientale, il parere favorevole dell’ARPA oppure, se svolge attività con emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti per legge, una dichiarazione sostitutiva redatta da tecnico competente in acustica.

Disponibilità dei locali
Indicare la disponibilità dei locali:

  • in quanto titolare di diritto di proprietà
  • in quanto titolare di diritto di comproprietà
  • in quanto in possesso di specifica autorizzazione (locazione, permuta ecc.) da parte del proprietario

Qualora l’attività sia svolta in un contesto condominiale è necessario verificare che non sussistono in tal senso divieti all’interno del regolamento condominiale.

Caratteristiche e requisiti tecnici previsti dalla legge regionale n. 11/1996
Le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dalla normativa sono indicati all’interno della pagina di riferimento

Requisiti morali
In caso di impresa individuale o persona fisica è necessario verificare che:
– non sussistono nei confronti del titolare misure di prevenzione di cui all’art 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto;
– il titolare è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 92, 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
-il titolare non ha riportato condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), articolo 3, punto 3).

In caso di associazioni, società, consorzi, organizzazioni, enti è necessario prendere visione dell’art. 85 del Decreto legislativo n. 159/2011 che elenca i soggetti che sono sottoposti a verifica dei requisiti morali;
Tali soggetti sono anche individuati all’interno della seguente tabella.
E’ necessario dichiarare di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti di tali soggetti:
– non sussistono misure di prevenzione di cui all’art 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) o cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto;
– sussiste il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
– non risultano condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin), articolo 3, punto 3);
In alternativa, è possibile allegare dichiarazione del possesso dei requisiti morali compilata da parte di ciascuno dei soggetti come sopra individuati con relativa carta di identità.

Soggetto incaricato della gestione della struttura ricettiva
Se è stato individuato un rappresentante incaricato della conduzione della struttura ricettiva, è necessario allegare una dichiarazione dell’interessato in qui si attestano i requisiti morali di cui al precedente capitolo.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS, se l’impresa è intestataria di più autorizzazioni relative a diverse e indipendenti attività di somministrazione, ricettive, sale giochi e spettacoli viaggianti dovrà provvedere alla nomina di rappresentanti incaricati, essendo obbligatoria la presenza di un rappresentante per ciascuna attività.

Periodo di disponibilità all’accoglienza all’interno della struttura ricettiva
L’indicazione del periodo di disponibilità all’accoglienza deve essere indicata nel dettaglio in sede di comunicazione dei prezzi all’Ass.to regionale al turismo, secondo queste scadenze:

  • comunicazione annuale (entro il 15 settembre)
  • eventuale aggiornamento prezzi (entro il 1° marzo)

Descrizione dei servizi offerti all’interno della struttura ricettiva
La descrizione dei servizi offerti all’interno della struttura ricettiva deve essere indicata nel dettaglio in sede di comunicazione dei prezzi all’Ass.to regionale al turismo, secondo queste scadenze:

  • comunicazione annuale (entro il 15 settembre)
  • eventuale aggiornamento prezzi (entro il 1° marzo)

Somministrazione di alimenti e bevande
Non è possibile somministrare alimenti e bevande all’interno delle strutture ricettive.

Obblighi di comunicazione
Si elencano di seguito gli oneri di comunicazione previsti dalla normativa:
– comunicazione, entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA e, entro il 15 settembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di turismo, dei prezzi minimi e massimi che intende praticare (nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici); per la modulistica e maggiori informazioni consulta la sezione dell’Amministrazione regionale
– comunicazione delle presenze entro 24 ore alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 109 del TULPS, tramite invio telematico delle schedine alloggiati; (Nota: per maggiori informazioni consulta la sezione del sito della Questura di Aosta)
– denuncia, mediante trasmissione di apposito modello ISTAT, dell’arrivo e della presenza di ciascun cliente all’Ufficio regionale del turismo, entro il giorno 10 del mese successivo;
– esposizione, in modo ben visibile, della tabella con l’indicazione dei prezzi praticati nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e l’apposito cartellino (limitatamente alle strutture per l’esercizio di affittacamere, bed & breakfast e case e appartamenti per vacanze) in ogni stanza destinata all’accoglienza degli ospiti;
– comunicazione, ai sensi dell’ art. 20, comma 2, della l.r. 11/1996, di ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità , indicati nella presente SCIA, entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi, allo Sportello unico degli enti locali.