Nuove disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all’attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – LR 2/2023

 

Ai fini della rimozione delle strutture realizzate ai sensi dell’art. 78, comma 4, lettere a) e b), della l.r. 8/2020 “…misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“, limitatamente alle sole strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all’attività delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all’aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi, trovano applicazione i termini  e la disciplina di semplificazione previsti dall’art. 1, comma 22quinquies, del d.l. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla l. 14/2023 e dalle altre eventuali successive norme statali in materia.

Pertanto, la nuova scadenza, relativa alla rimozione delle suddette strutture amovibili, risulta essere il 31/12/2023.

Si ricorda che, qualora l’imprenditore fosse interessato al mantenimento delle sopracitate strutture amovibili oltre il nuovo termine, e le stesse siano conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, entro la stessa data, dovrà essere presentata al SUEL domanda di autorizzazione in materia di dehors, con le modalità e la documentazione illustrate alla pagina web https://www.sportellounico.vda.it/attivita/attivita-e-interventi-gestiti-dal-suel/dehors-a-servizio-dellattivita/.

Detta domanda, qualora l’allestimento comporti trasformazione edilizio-urbanistica, ai sensi dell’art. 59, comma 011, della l.r. 11/1998, dovrà essere preceduta dalla presentazione di domanda di titolo abilitativo edilizio o di SCIA edilizia, qualora non rientranti nell’attività di edilizia libera2.

 

Nota 1:

Per trasformazioni urbanistiche o edilizie […] si intendono le attività che producono una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti, attuabili attraverso un titolo abilitativo, una comunicazione oppure senza titolo abilitativo né comunicazione, nel solo caso di attività di edilizia libera. Gli interventi implicanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004.

Nota 2:

Vedasi la d.G.R. 378/2021 ad oggetto “Approvazione delle tipologie e caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie, ai sensi dell’art. 59, comma 4, della l.r. 11/1998. [omissis].”.