Misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento al 14 aprile 2020 delle misure restrittive all’esercizio di attività produttive – DPCM 10 aprile 2020.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020.

Le misure adottate hanno efficacia da oggi, 14 aprile 2020, fino al 3 maggio 2020.

Il decreto conferma le misure restrittive sin qui adottate con i precedenti decreti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, precisando che dal 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti ii decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020, mentre si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Le novità riguardano, per le attività di competenza del SUEL, l’aggiornamento della tabella 1, a cui rinvia la lett. z) dell’art. 1, riguardante le attività al commercio al dettaglio consentite, il cui incremento si ricava dal confronto con la precedente corrispondente approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, evincendosi, al termine, l’aggiunta delle seguenti voci: Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, Commercio al dettaglio di libri, Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Non avendo la nostra Regione, a differenza di quanto deciso da alcune altre, posto limiti propri, da oggi in Valle d’Aosta, sarà consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati.

Per questi e per altri esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del decreto, alla lettera dd) dell’art.1, si dispone che, gli stessi sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5, ossia:

  1. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  2. garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
  3. garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria;
  4. ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  5. utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
  6. uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
  7. accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
  8. informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Sempre, per l’accesso alle attività commerciali consentite, vanno inoltre ricordate le prescrizioni imposte, ai punti 2 e 3 dall’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 139 del 4 aprile 2020, ossia:

  • l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto:
    – di ammettere e far circolare solo i soggetti dotati di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca;
    – di perimetrazione dell’eventuale area aperta di commercializzazione;
    – di mantenimento di un unico accesso;
    – di previsione di ogni strumento atto ad evitare assembramenti;
  • l’obbligo, a tutto il personale di vendita al dettaglio nelle attività consentite, di utilizzo di dispositivi di protezione individuali quali guanti e mascherine.

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 vengono confermate:

  • alla già ricamata lett. z) dell’art. 1, oltre che la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività, la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  • sempre alla lett. z) dell’art. 1, il mantenimento dell’apertura delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie;
  • alla lett. aa) dell’art. 1, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • alla lett. bb) dell’art. 1, la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • alla lettera cc) dell’art.1, la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2, che conferma l’allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, indicante le seguenti attività consentite: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • alla lettera u) dell’art.1, la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • alla lettera i) dell’art.1, la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • alla lettera ee) dell’art.1, la conferma della continuazione dell’esercizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché dell’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Si rammentano ancora, per l’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso, le prescrizioni imposte, al punto 1, dalla già richiamata ordinanza del Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 139 del 4 aprile 2020, ossia:

  • il divieto dell’esercizio dell’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni in cui sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda almeno le seguenti condizioni minimali:
    o nel caso si tratti di mercati all’aperto, una perimetrazione;
    o la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
    o la sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali pari ad almeno un metro ed il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita; per i venditori ed i compratori che possono venire a diretto contatto con i prodotti, l’uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.

Da segnalare infine che dal confronto dell’allegato 3, (a cui rinvia il comma 1 dell’art. 2, riguardante le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali), con la precedente tabella approvata con il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 (che ha modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020), si evince in particolare la possibilità dello svolgimento di attività di Silvicoltura ed utilizzo aree forestali e dell’Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili).