Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Titoli abilitativi specifici per il servizio di consegna a domicilio, da parte di ristoratori, di commercianti e artigiani operanti nel settore alimentare

La legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13”, all’articolo 4, comma 4, stabilisce che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto di somministrazione.

Il DPCM 11 marzo 2020, all’articolo 1, nel disporre le misure urgenti per il contenimento del contagio, stabilisce: “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.”

Lo stesso DPCM 11 marzo 2020, quindi, sospende l’attività di vendita per asporto, nell’ambito dei servizi di ristorazione, ma non quella di consegna a domicilio, che deve essere fatta nel rispetto delle regole igienico-sanitarie.

Nella legge regionale succitata e nelle altre leggi di settore di riferimento per la Valle d’Aosta regolanti l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, non sussistono previsioni circa l’obbligo di un titolo abilitativo volto ad “autorizzare” la consegna a domicilio, intesa come attività accessoria e funzionale all’attività di ristorazione, la quale sì necessità di titolo abilitativo.

Neanche dal punto di vista della notifica sanitaria ai fini della registrazione, di cui all’articolo 6, del Regolamento CE n. 852/2004, sono richiesti adempimenti formali, vale a dire procedimenti di notifica sanitaria ulteriori e autonomi, essendo ricompresa l’attività di consegna a domicilio, anche in questo caso, nell’attività di ristorazione già abilitata.

Ne consegue che non sono necessari procedimenti abilitativi per l’attività di consegna a domicilio, pur tuttavia essendo obbligatoria l’osservanza di tutte le idonee cautele di natura igienico-sanitaria, con il conseguente eventuale aggiornamento delle procedure igienico sanitarie previste nell’ambito del piano di autocontrollo (manuale HACCP) dell’azienda interessata e, in queste particolari circostanze, l’adozione di tutte le accortezze del caso al momento della consegna.

Parimenti, ricadendo in analoghe fattispecie giuridiche, senza la necessità di ulteriore autonomo titolo abilitativo è consentita, alle stesse condizioni, l’attività di consegna a domicilio di alimenti:
a) da parte dei commercianti (negozi di vicinato, grandi e medie strutture);
b) da parte degli artigiani del settore alimentare (pizza take away, kebab, gastronomie … ).

Potete ritrovare queste informazioni anche nel sito istituzionale del Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta, all’interno della specifica sezione dedicata alla situazione emergenziale da COVID-19, più precisamente all’indirizzo https://www.celva.it/download/?file=/elementi/www2015/celva/covid19/approfondimento-su-consegne-a-domicilio-ristoratori-19032020.pdf