Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione temporanea delle attività.

Circa le sospensione temporanee delle attività, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, comunichiamo, ad aggiornamento e precisazione, che:

  • in coerenza con quanto comunicato con la nota, che trovate pubblicata in allegato alla precedente notizia sul tema del 12 marzo, circa l’obbligo di legge di procedere alla comunicazione di sospensione temporanea dell’attività, sono state eliminate dalla modulistica “on line”, per non ingenerare comportamenti incoerenti, le procedure di Sportello per tali comunicazioni, riferite a quelle attività per cui, appunto, non vige l’obbligo di legge di procedere al loro invio (esercizi di commercio di vicinato, esercizi di commercio in media e grande struttura di vendita, vendita in spacci interni, vendita di quotidiani e periodici, attività di acconciatore ed estetista, attività di panificatore);
  • come ancora precisato nella nota succitata, per venire al contempo incontro all’esigenza manifestata da imprenditori, professionisti e associazioni di categoria, di lasciar traccia dell’avvenuta sospensione sia per le attività non soggette ad obbligo di comunicazione che per periodi di sospensione sotto i 30 giorni per le attività soggette a obbligo di comunicazione, abbiano data la disponibilità a ricevere in tal senso messaggi di posta elettronica certificata al nostro indirizzo protocollo@pec.sportellounico.vda.it;
  • tali messaggi stante la situazione determinatasi riguarderanno quindi sia attività gestite dallo Sportello che attività non ancora gestite;
  • questi messaggi saranno protocollati, senza dar avvio a procedure di Sportello, e ai mittenti verrà inviato un messaggio di posta elettronica certificata in risposta contenente, oltre ai dati di protocollazione, l’avviso che tale comunicazione non è sufficiente per i somministratori di alimenti e bevande (somministrazione in esercizi di bar, ristoranti e similari, aperti al pubblico) e per gli albergatori (alberghi e RTA) che sospendono l’attività per un periodo superiore ai 30 giorni. In questi casi, è, infatti, necessario inoltrare la comunicazione utilizzando l’apposita modulistica telematica di Sportello, accendendo alla sezione “invia la pratica online”, in quanto vige obbligo di legge in tal senso. Nella risposta viene però altresì confermata la possibilità, in quest’ultimo caso, di poter adempiere anche successivamente alla data di avvenuta sospensione dell’attività;
  • sia il messaggio di PEC in entrata che quello in uscita saranno opportunamente archiviati per ogni evenienza.