Vendite di fine stagione o saldi 2024

 

Nel periodo compreso tra il 3 gennaio e il 31 marzo 2024 possono essere effettuate vendite di fine stagione o saldi per un massimo di sessanta giorni consecutivi, secondo le modalità previste dall’art. 16 “Vendite di fine stagione o saldi” della legge regionale 12/1999.

Le “Vendite promozionali” sono, invece, una modalità per la quale l’imprenditore non ha alcun obbligo di comunicazione al SUEL, infatti possono essere svolte liberamente e senza alcun vincolo o limitazione, con l’avvertenza di quanto disposto dall’art. 14bis (Vendite promozionali) della L.R. n. 12/1999, sostituito dall’art. 36 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4, in ossequio al d.l. 223/2006, che recita al comma 3: “L’esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo durante i periodi di cui all’articolo 16, comma 4, avendo in corso vendite promozionali dei medesimi prodotti, deve sospendere queste ultime almeno quindici giorni prima dell’inizio della vendita di fine stagione o saldo e per l’intera durata della stessa“.

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