Legge regionale 5/2020 – NOVITÀ IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE ALBERGHIERE.

Fra le misure addotte dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con la legge regionale 21 aprile 2020, n, 5 “Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, entrata in vigore il 22 aprile 2020 a seguito della sua pubblicazione sull’edizione straordinaria del 21 aprile 2020 del Bollettino ufficiale regionale, quelle previste all’art. 18 riguardano procedimenti amministrativi di competenza del SUEL.

Si prevede infatti che, nei confronti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui chiusura è stata imposta dalle disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19:

  • NON si applichino alcune disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13” ed in particolare quelle di cui all’articolo 4, comma 3, (obbligo di comunicazione prima di iniziare a svolgere l’attività, di tutte le attività che si intendono esercitare nell’esercizio) e dell’articolo 14, comma 5 (obbligo di comunicazione preventiva degli orari di apertura e di chiusura, della loro articolazione e delle chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi);
  • NON si applichino le sanzioni di cui all’articolo 17, comma 3, della stessa l.r. 1/2006, ossia quelle riferite alla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, (obbligo di comunicazione prima di iniziare a svolgere l’attività, di tutte le attività che si intendono esercitare nell’esercizio) 14, commi 3 (obbligo del rispetto di eventuali limitazioni poste dai Comuni agli orari di esercizio dell’attività) e 5 (obbligo di comunicazione preventiva degli orari di apertura e di chiusura, della loro articolazione e delle chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi), e 15 (obbligo di pubblicità dei prezzi), comportanti, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.

Sempre nell’ambito delle misure urgenti adottate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è inoltre data facoltà agli esercenti di attività alberghiera di provvedere agli adempimenti previsti dall’articolo 3quater, comma 2bis, (obbligo di comunicazione della sospensione dell’attività, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni) della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 “Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere”, entro trenta giorni dalla data di ripresa dell’attività.

Rispetto quindi alle precedenti indicazioni fornite dal SUEL per il periodo emergenziale:

  • per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, viene meno ogni obbligo sia in termini di preventività che di obbligatorietà delle comunicazioni di chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi. Il SUEL accetterà comunque le comunicazioni che verranno eventualmente presentate, per eventuali altre esigenze, dagli imprenditori interessati;
  • per le attività ricettive alberghiere, si conferma il venir meno dell’obbligo della preventività delle comunicazioni di sospensione dell’attività per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e viene indicato in trenta giorni dalla data di ripresa dell’attività il termine per il loro invio;
  • si conferma quanto già in precedenza indicato circa la non obbligatorietà della comunicazione della sospensione dell’attività per quanto concerne le attività ricettive extralberghiere (ossia, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e bivacchi fissi, i posti tappa escursionistici (dortoirs), gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner), le case e appartamenti per vacanze), le attività di commercio (esercizi di commercio di vicinato, esercizi di commercio in media e grande struttura di vendita, vendita in spacci interni, vendita di quotidiani e periodici) e le attività inerenti i servizi alla persone (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
  • si conferma ancora, in relazione all’esigenza manifestata da imprenditori, professionisti e associazioni di categoria, di lasciar comunque traccia dell’avvenuta sospensione, anche laddove non sussista l’obbligo di comunicazione, la disponibilità a ricevere in tal senso messaggi di posta elettronica certificata (PEC) al nostro indirizzo protocollo@pec.sportellounico.vda.it. Si precisa che tali messaggi stante la situazione determinatasi potranno riguardare sia attività gestite dal SUEL che attività non ancora gestite e saranno unicamente oggetto di registrazione al protocollo, senza dar avvio a procedure. Nella PEC occorre vengano precisati i dati dell’impresa (denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA), Comune e indirizzo in cui si svolge l’attività, la tipologia di attività svolta, il periodo di chiusura, o la data di decorrenza della chiusura, e un contatto telefonico.

Di quanto suesposto è stata data anche notizia con la nostra nota protocollo 10698 del 23 aprile 2020 ad aggiornamento ed integrazione della procedente protocollo n. 6853 del 12 marzo 2020, pubblicata in allegato alla precedente notizia sul tema del 12 marzo.