In relazione alla limitazione di apertura, dalle ore 6:00 e alle 18:00, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posta dall’art. 1, comma 1, lett. n), del DPCM 8 marzo 2020, la cui applicazione è stata estesa a tutto il territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020, si precisa che NON occorre produrre, da parte degli esercenti, alcuna comunicazione, in tal senso, di variazione di orario.
Unica eccezione quella riguardante gli esercizi che intendano modificare il proprio attuale orario nella fascia oraria consentita, per esempio ampliandolo. In tal caso occorrerà procedere alla relativa comunicazione.