Nuovi termini per la realizzazione, con modalità semplificate, di interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture ricettive conseguenti all’emergenza epidemiologica COVID-19.

 

 

Con la legge regionale n. 29 del 1° dicembre 2022 ad oggetto “Disposizioni in materia di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture turistico-ricettive. Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).” sono stati differiti i termini per la realizzazione degli interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, gli interventi di cui alla l.r. 8/2020, art. 78, comma 41:

lettere a) e b), sono stati prorogati al 30 aprile 2023;
lettere c), d) ed e), sono stati prorogati al 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne gli interventi di cui alla l.r. 8/2020, art. 78, comma 4, lettere a) e b), dopo il 30/04/2023, gli allestimenti eseguiti dovranno essere smantellati o, qualora l’imprenditore sia interessato al loro mantenimento e gli stessi siano conformi alla normativa vigente e agli atti di pianificazione, entro la stessa data, dovrà essere presentata al SUEL domanda di autorizzazione in materia di dehors, con le modalità e la documentazione illustrate alla pagina web https://www.sportellounico.vda.it/attivita/attivita-e-interventi-gestiti-dal-suel/dehors-a-servizio-dellattivita/. Detta domanda, qualora l’allestimento comporti trasformazione edilizio-urbanistica, ai sensi dell’art. 59, comma 012, della l.r. 11/1998, dovrà essere preceduta dalla presentazione di domanda di titolo abilitativo edilizio o di SCIA edilizia, qualora non rientranti nell’attività di edilizia libera3.


Nota 1:

Gli interventi finalizzati al mantenimento della capacità ricettiva, nei limiti prescritti dalle autorizzazioni igienico-sanitarie, ove esistenti, delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, dei complessi ricettivi all’aperto, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli agriturismi, aventi carattere temporaneo fino al 30 aprile 2023,  per gli interventi di cui alle lettere a) e b), e fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e), sono realizzati con le seguenti modalità semplificate:

a) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, immediatamente rimovibili, privi di platee e strutture rigide di tamponamento o copertura:

    1. per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: intervento libero;
    2. per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all’esercizio dell’attività, calcolata per assicurare il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento libero;

b) ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni, non immediatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide di tamponamento o copertura:

    1. per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del r.r. 2/2007, fino al doppio della superficie già assentita per gli spazi aperti al pubblico, sia interni che esterni: intervento, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell’intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
    2. per le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del r.r. 2/2007, fino al raggiungimento della superficie idonea a garantire la capienza assentita in sede di abilitazione all’esercizio dell’attività, calcolata per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale: intervento, non soggetto alla verifica dei parametri in materia di distanze tra fabbricati e di fasce di rispetto stradale, subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune o al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, del titolo legittimante la realizzazione dell’intervento, o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) utilizzo temporaneo di locali contigui o nell’immediata prossimità dell’esercizio senza che ciò costituisca mutamento di destinazione d’uso: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria del locale interessato, con l’indicazione delle modifiche, del titolo legittimante la realizzazione dell’intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d) per i rifugi, case per ferie, ostelli della gioventù e dortoirs o posti tappa escursionistici, posa di attendamento nell’area esterna di pertinenza: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria dell’area interessata, del titolo legittimante la realizzazione dell’intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento del suolo, del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

e) per i rifugi, le case per ferie, ostelli della gioventù e dortoirs o posti tappa escursionistici e i complessi ricettivi all’aperto, installazione di servizi igienici mobili: intervento subordinato alla presentazione di una comunicazione al SUEL, corredata della planimetria dell’area interessata, del titolo legittimante la realizzazione dell’intervento o del nulla osta del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento del suolo, del titolo legittimante l’esercizio dell’attività e della dichiarazione che l’intervento è necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nota 2:

Per trasformazioni urbanistiche o edilizie […] si intendono le attività che producono una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti, attuabili attraverso un titolo abilitativo, una comunicazione oppure senza titolo abilitativo né comunicazione, nel solo caso di attività di edilizia libera. Gli interventi implicanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004.

Nota 3:

Vedasi la d.G.R. 378/2021 ad oggetto “Approvazione delle tipologie e caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie, ai sensi dell’art. 59, comma 4, della l.r. 11/1998. [omissis].”.