Commercio per mezzo di apparecchi automatici

Condizioni necessarie per svolgere l’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici:

1. Requisiti morali: il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, i soci e il preposto della società devono essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 59/2010, più precisamente non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” , ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Requisiti professionali: in caso di vendita di prodotti alimentari il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante o preposto della società devono essere in possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti professionali:

a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b. avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare 3642/C del 15 aprile 2011;

d. aver esercitato in proprio l’attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell’ultimo quinquennio;

e. essere in possesso dell’iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223/2006.

Altre condizioni necessarie

Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni o altra Camera di Commercio (si ha tempo fino a 30 giorni dopo l’avvio dell’attività)

Ulteriore condizioni necessaria per comunicare il subentro:

Contratto di trasferimento di proprietà o gestione dell’azienda commerciale alla quale si subentra: il contratto può avere la forma di scrittura privata autenticata da notaio o atto notarile; può trattarsi di compravendita, affitto d’azienda, donazione, successione (mortis causa)..

Cosa occorre fare

Per poter iniziare, subentrare o trasformare l’attività è necessario:

– essere in possesso dei requisiti sopra indicati

– comporre ed inviare alle Sportello unico l’apposita dichiarazione mediante il servizio Invia la pratica online

Non è prevista imposta di bollo.

Tempi

L’attività può avere immediatamente inizio alla data di presentazione della dichiarazione.

NOTE

Qualora l’apparecchio automatico sia installato sulle aree pubbliche, e richiesta l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e’ soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e dotata di attrezzature specifiche per il consumo sul posto (tavoli, sedie, panche, contenitori per i rifiuti, attrezzature per il riscaldamento dei cibi, ecc.), è invece soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e va quindi assoggettata all’apposita autorizzazione di cui alla Legge regionale n. 1/2006.