Per subingresso nell’attività si intende il trasferimento della gestione o della proprietà per atti tra vivi o per causa di morte, con atto di passaggio tra il precedente ed il nuovo titolare dell’attività.
Requisiti per il subentro:
1. Requisiti morali: – insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”; – insussistenza di condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione. Tali requisiti devono essere posseduti e dichiarati anche da tutti i soci e da tutti coloro che sono muniti di potei di rappresentanza della Società.
2. Requisiti tecnici: – Conformità dei locali: la rimessa sede dell’attività deve rispettare la normativa urbanistica e quella relativa alla destinazione d’uso, e deve essere in possesso del titolo abilitativo edilizio e del certificato di agibilità; – Le rimesse chiuse devono essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi (ad esclusione degli spazi su area pubblica).
Cosa occorre fare per subentrare:
1) essere in possesso dei requisiti sopra indicati;
2) presentare allo Sportello, la segnalazione di subentro mediante il servizio Invia la pratica online.
La segnalazione deve essere firmata digitalmente per la trasmissione via PEC
La segnalazione non è soggetta a imposta di bollo
Tempi:
L’attività può avere inizio dalla data di presentazione della segnalazione