Conferimento dell’autorizzazione

Definizione

L’articolo 7 della legge n. 21 del 1992 stabilisce che i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; é inoltre consentito conferire l’autorizzazione agli organismi sopra indicati e rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Cosa occorre fare

Per poter conferire la gestione dell’esercizio dell’autorizzazione di noleggio con conducente è necessario presentare allo Sportello Unico la segnalazione mediante il servizio Invia la pratica online.