Proroghe straordinarie dei termini dei titoli abilitativi edilizi – LR 26/2022, art. 14, comma 1

 

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della l.r. 26/2022, sono prorogati di un anno i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 60 della l.r. 11/1998 relativo ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004.

La proroga in questione, alle stesse condizioni, si applica anche ai termini relativi alle SCIA, ai sensi dell’art. 61 della l.r. 11/1998 e ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali sia stata applicata una proroga ai sensi degli artt. 60, comma 6, e 61, comma 8, della l.r. 11/1998, o ai sensi dell’articolo 79 della l.r.8/2020.

Le proroghe dei termini delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate sono applicate ai sensi della normativa statale vigente.