Esercizi di affittacamere

Definizione e caratteristiche (art. 14, l.r. 11/1996)

  • Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto e composte da non più di sei camere destinate ai clienti, delle quali una, configurata come monolocale di superficie minima pari a metri quadrati 17,50 al netto della superficie del bagno, può essere dotata di cucina autonoma. Le camere possono essere ubicate al massimo in tre stabili o in una porzione di tre stabili, purché distanti non più di 50 metri l’uno dall’altro.
  • Gli affittacamere possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
  • Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:
    a) pulizia dei locali e sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
    b) fornitura di energia elettrica, acqua corrente calda e fredda, riscaldamento.
  • L’attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

Requisiti tecnici (art. 15, l.r. 11/1996)
1. I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione. In particolare, devono avere:
a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;
b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, sedia e comodino per persona, nonché da tavolino, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare la camera da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Requisiti igienico-sanitari
I requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all’approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza sono definiti dal Regolamento regionale 21 marzo 1997, n.2, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale 8 aprile 1997, n. 6.

Tipologie di procedimento
Attraverso le procedure telematiche dello Sportello unico degli enti locali è possibile: