Attività di enoturismo

Definizione

In coerenza con la definizione di enoturismo e nel rispetto dell’articolo 1, commi 502, 503, 504, e 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019 “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”, sono considerate attività enoturistiche:

  • le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda agricola e alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
  • le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
  • le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti.

L’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione di cui alla precedente lettera c) deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle disposizioni, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione (DOP, IGP, STG, prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, prodotti regionali biologici ai sensi della normativa nazionale e europea).

Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che configurano un servizio di ristorazione.

L’attività di degustazione può avvenire in ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

 

Soggetti che possono svolgere l’attività

  • l’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice civile, che svolge attività di vitivinicoltura, in forma individuale o societaria;
  • le cantine sociali cooperative, e i loro consorzi, alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione e la commercializzazione del vino;
  • i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

L’attività enoturistica è considerata attività agricola connessa nel caso in cui sia svolta da imprenditore agricolo

 

Requisiti e standard minimi di qualità

Gli operatori che svolgono attività enoturistiche devono garantire gli standard minimi previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo del 12 marzo 2019:

  1. apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
  2. strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  3. cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica,ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
  4. sito o pagina web aziendale;
  5. indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
  6. materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’'italiano;
  7. esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
  8. ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
  9. personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni.
  10. l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
  11. svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti, dipendenti dell'azienda e collaboratori esterni;

 

Obblighi

Gli esercenti l’attività enoturistica devono:

  • mantenere l’azienda agricola e i suoi annessi puliti e in ordine;
  • esporre al pubblico i prezzi dei vari servizi.

 

Segnalazione certificata di inizio attività

L'esercizio dell'attività enoturistica è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al Sportello unico degli enti locali della Valle d’Aosta (SUEL).

La SCIA è corredata della documentazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:

  1. il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di edilizio-urbanistica, igienico-sanitaria, di prevenzione degli incendi e sicurezza;
  2. l'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
  3. di non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
  4. di non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice Antimafia”, e successive modificazioni, o non essere stati dichiarati delinquenti abituali.

Nella SCIA devono altresì essere dichiarati i periodi di apertura dell’attività enoturistica;

Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 2, lettera b), c) e d), devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del decreto legislativo 159/2011.

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizione e titolarità indicati nella SCIA è comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi al SUEL.

Nel caso di morte del titolare dell’impresa enoturistica, gli eredi possono continuare l'esercizio dell'attività, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2 e l’acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo entro dodici mesi successivi all’evento.

Qualora sia accerta la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 5, trovano applicazioni le disposizioni di cui agli articoli 17bis, 17ter e 17quater del regio decreto 18 giugno1931, n. 773.

 

Normativa di riferimento

Legge n. 205 del 2017
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (da 502 a 505)

DM n. 2779 del 12 marzo 2019
Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

Deliberazione della Giunta regionale n. 820 del 18 luglio 2022
Approvazione delle linee guida transitorie per lo svolgimento dell’attività di enoturismo in Valle d’Aosta.