Case e appartamenti per vacanze

Definizione e caratteristiche (art. 17, l.r. 11/1996)

  • Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel territorio regionale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente da soggetti iscritti al registro delle imprese per l’affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi.

Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
a) pulizia delle unità abitative e fornitura di biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento;
c) manutenzione delle unità abitative e degli impianti tecnologici, riparazione e sostituzioni di arredi, corredi e dotazioni;
d) ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti da esercitare in un locale, eventualmente destinato anche ad altri usi, situato nello stesso territorio comunale in cui sono ubicate le unità abitative; (21a)
e) dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione dei cibi.

  • Nelle singole unità abitative può altresì essere assicurata la dotazione di telefono, radio, televisione e filodiffusione.
  • La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di alimenti e bevande.
  • Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di due o più unità abitative ad uso turistico.

Requisiti tecnici (art. 18, l.r. 11/1996)

  • Fatto salvo quanto disposto dai commi 2bis e 2ter, limitatamente al computo dei posti letto, le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione.
  • Le unità abitative delle case e appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e di mq. 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più. Le unità abitative che ricadono nelle zone territoriali di tipo A dei PRG devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 11,50 per le camere a due letti.
    2bis. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unità abitative composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento sono autorizzati due posti letto. Possono essere autorizzati al massimo tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati più di quattro posti letto.
    2ter. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unità abitative composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o più camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell’intera unità abitativa.
  • In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l’utilizzo di unità abitative aventi destinazione d’uso ad abitazione temporanea ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge in forma di case e appartamenti per vacanze può non comportare il mutamento della loro destinazione d’uso.(23)
  • Gli arredi, i corredi e le dotazioni varie assegnati alle singole unità abitative devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento e devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Requisiti igienico-sanitari
I requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all’approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza sono definiti dal Regolamento regionale 21 marzo 1997, n.2, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale 8 aprile 1997, n. 6.

Tipologie di procedimento
Attraverso le procedure telematiche dello Sportello unico degli enti locali è possibile: