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Categoria: Informazioni generali - Data notizia: giovedì 1 giugno 2017
È stata inviata dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, Assetto del territorio una nota in merito all’applicazione della Legge regionale 23/2012.
L’attività di videosorveglianza del territorio non rientra tra quelle classificabili come strategiche per la gestione dell’emergenza sismica, e quindi le relative infrastrutture non rientrano tra quelle previste all’art. 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n.23.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale succitata, è possibile omettere la denuncia/deposito delle strutture necessarie alla realizzazione della videosorveglianza se, e solo se, le caratteristiche strutturali delle strutture di sostegno degli apparati (pali e/o tralicci) rientrano tra quelle ricomprese dalla DGR n. 1090 del 1 agosto 2014 (allegato 1, paragrafo 2, comma A.4, lettera a) “Strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 10 m.” ovvero il comma A.6 “Manufatti ed elementi assimilabili” fermo restando il rispetto delle altre disposizioni previste dalla medesima DGR 1090/2014.
nota della Regione in merito all’applicazione della Legge regionale 23/2012 | PDF - 80,86 KB