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Esercizio di vicinato

Si considera "Esercizio di vicinato" il locale adibito ad attività di vendita al dettaglio la cui superficie di vendita non supera i 250 mq. ad Aosta e i 150 mq. negli altri Comuni della Regione. La superficie di vendita è l'area destinata alla vendita delle merci, comprese le vetrine, esclusi il magazzino, il retrobottega e i bagni.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo n. 59/2010

Decreto legislativo n. 114/1998

Legge regionale n. 12/1999

Legge regionale n. 36/2004

Norme e disposizioni comunali

Circolari e pareri

Circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 3603/C del 28 settembre 2006;

Circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 3635/C del 6 maggio 2010;

Parere del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 53422 del 18 maggio 2010;

Parere del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 61559 del 31 maggio 2010.

Vuoi aprire un esercizio di vicinato?

Vuoi subentrare in un esercizio di vicinato?

Vuoi cessare in un esercizio di vicinato?

Vuoi trasferire la sede di un esercizio di vicinato?

Vuoi ampliare o ridurre la superficie di vendita di un esercizio di vicinato?

Vuoi variare il settore merceologico?

Vuoi chiudere temporaneamente un esercizio di vicinato?

Vuoi comunicare altre variazioni?

Vuoi segnalare la modifica delle attrezzature relativa al settore alimentare?

 

 

 

 

 

A chi si rivolge