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Agricoltori


Secondo l'articolo 2135 del nostro Codice Civile l'imprenditore agricolo è:
 
chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse; 

chi esercita un'attività diretta alla cattura ed alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini salmastri e dolci (acquacoltura);

 chi esercita attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola (art. 9 D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173);

 
 chi esercita l'attività di pesca in maniera professionale (imprenditore ittico, equiparato all'imprenditore agricolo ex art. 2 l. 10\05\2005 n. 226 modificato dal d.lgs. 26\05\2004 n. 154) 

In questo momento lo Sportello unico degli enti locali della Valle d'Aosta si occupa di un unico procedimento previsto per l'imprenditore agricolo "allevatore" e nel recepimento delle "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e  alla trasformazione" 

I dettagli sono riportati nella specifica sezione Allevatori


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