home › a chi si rivolge › artigiani
È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi.
L'impresa artigiana può essere esercitata sia in forma individuale che in forma collettiva. In presenza dei requisiti richiesti dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge-quadro per l'artigianato), discende l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, tenuto presso la CCIAA, che consente di poter accedere alle specifiche agevolazioni previste.
In linea generale, date le condizioni richieste dalla norma, l'impresa artigiana è solitamente di piccole dimensioni e l'artigiano è infatti considerato piccolo imprenditore dall'articolo 2083 del Codice Civile.
L'esercizio di impresa artigiana può essere svolto dal singolo imprenditore mediante ditta individuale, dove l'imprenditore risponde di tutte le obbligazioni contratte nell'esercizio della propria attività con l'intero patrimonio personale o impresa familiare, costituita dall'imprenditore con il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.
In base alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge-quadro, è definito imprenditore artigiano la persona fisica che:
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso di requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme in relazione all'attività concretamente svolta. Impresa artigiana collettiva
È artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi di cui alla Legge n. 443/85, è costituita ed esercitata in forma di società a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. Pertanto l'impresa artigiana in forma collettiva può essere esercitata mediante l'utilizzo delle seguenti forme giuridiche:
L’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è obbligatoria in presenza dei requisiti sopradetti, ad esclusione delle s.r.l. con pluralità dei soci.
A seguito delle modifiche apportate alla legge-quadro per l’artigianato dalla Legge n. 57/2001, è consentita, su opzione, l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane anche alle imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata che operino nei limiti dimensionali e con gli scopi di cui alla Legge-quadro, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. L’iscrizione ai fini previdenziali ha decorrenza dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione dei seguenti casi:
Incompatibilità
L'imprenditore artigiano può essere titolare solamente di un'impresa artigiana e non può quindi partecipare all'attività di altre imprese artigiane, nelle quali può essere unicamente socio di capitale. Il titolare di un'impresa artigiana può svolgere contemporaneamente anche un’altra attività di tipo commerciale e rimanere iscritto all'Albo purché l'attività artigiana, in termini di tempo-lavoro, sia prevalente rispetto a quella commerciale. L’imprenditore artigiano o i soci partecipanti non possono essere dipendenti con orario superiore al part-time del 50% dell’orario contrattualmente stabilito (20 ore settimanali).
Imprese escluse
In base alle disposizioni contenute nell’art.3 della legge-quadro, non possono essere iscritte all'Albo artigiani: · le società per azioni;
Inoltre sono incompatibili con la qualifica artigiana le attività di coltivatore diretto e di mediatore.