home › a chi si rivolge › ristoratori › aprire un esercizio di somministrazione alimenti e bevande
Condizioni necessarie per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
Conformità dei locali: il locale dell’esercizio deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, igienico-sanitaria e di tutela dell’inquinamento acustico. I locali dove si intende svolgere l'attività devono inoltre avere caratteristiche costruttive conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564.
• Sorvegliabilità Esterna: - I locali e le aree devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o di uscita. - Le porte e gli altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada o da altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso di abitazioni private. - In caso di locali parzialmente interrati gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada o da altro luogo pubblico. - In caso di locali posti ai piani superiori possono essere imposte altre determinate prescrizioni.
• Sorvegliabilità Interna: - Le porte interne, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse a chiave o con altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso. - Gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere comunicati al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione. - Negli eventuali locali interni non aperti al pubblico deve sempre essere consentito l'accesso agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza. - Deve essere osservata mediante targhe o altre indicazioni l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e delle vie di uscita. - Inoltre, nessun impedimento deve frapporsi all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura e le porte di accesso devono sempre consentire l'apertura dall'esterno.
Registro imprese: l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni o altra Camera di Commercio (si ha tempo fino a 30 giorni dopo l’avvio dell’attività).
Requisiti morali: il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, i soci e il preposto della società devono essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 59/2010, più precisamente non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
Requisiti professionali: il legale rappresentante o preposto della società devono essere in possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti professionali:
a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b. avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
d. aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell'ultimo quinquennio;
e. essere in possesso dell’iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223/2006.
Requisiti strutturali e requisiti accessori professionali e qualitativi: limitatamente ai Comuni che, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 1/2006, hanno provveduto a determinare i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni prevedendo la suddivisione del territorio comunale in zone, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante deve essere in possesso dei livelli qualitativi minimi previsti per la zona in cui l’attività è ubicata.
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea, l’accertamento dei requisiti morali e professionali viene effettuato in base a quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229;
Per i cittadini non appartenenti all'Unione europea l’accertamento dei requisiti morali e professionali viene effettuato in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.
Cosa occorre fare
Limitatamente alle zone per le quali alcuni Comuni hanno provveduto a determinare i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni, per richiedere un’autorizzazione è necessario:
- essere in possesso dei requisiti sopra indicati
- in alternativa è possibile scaricare il modulo SAB-01B, dall'apposita sezione Modulistica, firmarlo digitalmente e inviarlo allo Sportello via Pec oppure presentarlo all'ufficio dello Sportello Unico territorialmente competente.
E' prevista imposta di bollo
In tutti gli altri casi è necessario: - essere in possesso dei requisiti sopra indicati - compilare ed inviare l'apposita segnalazione mediante il servizio on line Autocomposizione della domanda oppure trasmetterla con la PEC (protocollo@pec.sportellounico.vda.it) dopo aver firmato digitalmente il file scaricato. - in alternativa è possibile scaricare il modulo SAB-01A, dall'apposita sezione Modulistica, firmarlo digitalmente e inviarlo allo Sportello via Pec oppure presentarlo all'ufficio dello Sportello Unico territorialmente competente Non è prevista imposta di bollo Tempi Per le aree in cui è prevista la programma zione comunale l'attività può avere inizio dopo il rilascio dell’autorizzazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta), salvo diversa comunicazione da parte dello Sportello unico. In tutti gli altri casi l'attività può essere iniziata subito dopo la presentazione della SCIA. Note Il rilascio delle autorizzazioni non è in ogni caso soggetto alle restrizioni derivanti dalla programmazione comunale quando l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata: a) negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri esercizi similari, all'interno di stazioni funiviarie e lungo le piste da sci. L'attività di intrattenimento deve comunque essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio dell'autostrada, nelle stazioni dei mezzi pubblici di trasporto e nei mezzi pubblici di trasporto; c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione di carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione); d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, enti, pubblici o privati, e scuole, nei quali la somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; f) nel domicilio del consumatore; g) in forma temporanea In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone; h) all'interno di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme; i) all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili.