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Condizioni necessarie per comunicare l'apertura di un esercizio di vicinato:
1. Requisiti morali: il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, i soci e il preposto della società devono essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 59/2010, più precisamente non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previstida leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Requisiti professionali: in caso di vendita di prodotti alimentari il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante o preposto della società devono essere in possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti professionali:
a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b. avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
d. aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari per almeno due anni nell'ultimo quinquennio;
e. essere in possesso dell’iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223/2006.
Altre condizioni necessarie
1. Conformità dei locali: il locale di vendita deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d'uso commerciale) e igienico-sanitaria o aver presentato, contestualmente alla dichiarazione di inizio attività di apertura, la documentazione finalizzata all'ottenimento della conformità.
2. Registro imprese: l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera valdostana delle imprese e delle professioni o altra Camera di Commercio (si ha tempo fino a 30 giorni dopo l’avvio dell’attività).
Cosa occorre fare
Per poter iniziare l'attività è necessario:
1. essere in possesso dei requisiti sopra indicati
2. Comporre la dichiarazione di inizio attività grazie al servizio on line "Autocomposizione della domanda" e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello unico direttamente dal servizio on line oppure in alternativa salvando il file e firmandolo digitalmente e inviarla via PEC allo Sportello Unico competente (protocollo@pec.sportellounico.vda.it)
oppure, in alternativa, presentare allo Sportello Unico la comunicazione di inizio attività compilando il modulo CEV-01 reperibile nell'apposita sezione Modulistica. Il modulo deve essere firmato digitalmente e inviato allo Sportello Unico via PEC (come sopra) o, in alternativa, firmato in originale e presentato al competente Sportello Unico.
La dichiarazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell'attività; non è prevista imposta di bollo.
Tempi
L'attività può avere immediatamente inizio alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.
Note
Il mancato rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 114/1998 comporta una sanzione amministrativa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00.